Bocciato dal Tar il ricorso presentato dall'impresa Prometeo che ha, invece, accolto le ragioni dell'azienda agricola di Giovanni De Vita. L'impresa Prometeo non ha ottenuto la compatibilità urbanistica per l'erigendo impianto di compostaggio rispetto al P.U.G. di Grumo Appula. L'impianto di stoccaggio, che avrebbe dovuto produrre fertilizzanti e compost, non è mai stato inaugurato: è un mega-capannone vuoto, definito l'astronave dei rifiuti, che avrebbe dovuto trasformare centinaia di tonnellate al giorno di scarti organici. Mario Conca ha sostenuto la battaglia del bellicoso comitato ambientalista locale presentando un esposto alla Procura della Repubblica e chiedendo di approfondire le criticità ambientali del progetto Prometeo il cui manufatto ricade in una zona di pregio naturalistico sottoposta a tutela comunitaria, in un'area contigua al Parco Nazionale dell'aAlta Murgia oltre che in una zona soggetta a numerosi altri vincoli ambientali previsti dal piano paesaggistico regionale. L'impianto si trova, inoltre, nei pressi di un deposito di esplosivi e anche vicino alla condotta principale dell'acquedotto che sarebbe potenzialmente esposta a rischio inquinamento.
Bocciato dal Tar il ricorso presentato dall'impresa Prometeo che ha, invece, accolto le ragioni dell'azienda agricola di Giovanni De Vita e del comitato cittadino "Econostro". L'impresa Prometeo non ha ottenuto la compatibilità urbanistica per l'erigendo impianto di compostaggio rispetto al P.U.G. di Grumo Appula. L'impianto di stoccaggio, che avrebbe dovuto produrre fertilizzanti e compost, non è mai stato inaugurato: è un mega-capannone vuoto, definito l'astronave dei rifiuti, che avrebbe dovuto trasformare centinaia di tonnellate al giorno di scarti organici. Mario Conca ha sostenuto la battaglia del bellicoso comitato ambientalista locale presentando un esposto alla Procura della Repubblica e chiedendo di approfondire le criticità ambientali del progetto Prometeo il cui manufatto ricade in una zona di pregio naturalistico sottoposta a tutela comunitaria, in un'area contigua al Parco Nazionale dell'aAlta Murgia oltre che in una zona soggetta a numerosi altri vincoli ambientali previsti dal piano paesaggistico regionale. L'impianto si trova, inoltre, nei pressi di un deposito di esplosivi e anche vicino alla condotta principale dell'acquedotto che sarebbe potenzialmente esposta a rischio inquinamento.

GRUMO APPULA – PROMETEO 2000. HO PRESENTATO ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA!

IMPIANTO PROMETEO 2000. IL CONSIGLIERE DEL M5S MARIO CONCA PRESENTA UN ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI

Il consigliere del M5S Mario Conca ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Bari per chiedere approfondire le criticità dell’impianto di compostaggio Prometeo 2000, da realizzarsi nell’agro di Grumo Appula.

L’impianto è stato  autorizzato nel 2000 per la “produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione di prodotti agricoli in compost ed attività florovivaistica in serra” ed è diventato oggi un impianto industriale e di compostaggio di rifiuti da FORSU (tratterà ben 113880 t/a) con l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Puglia (Det. 3 del 17/01/18. Bollettino Ufficiale n.13 del 25/01/2018).

“L’impianto – spiega il pentastellato – è ritenuto  dagli uffici regionali esistente, nonostante al momento sia sostanzialmente un manufatto metallico parzialmente realizzato e tra l’altro non menzionato, nel Piano Regionale per la  Gestione dei Rifiuti Urbani, nell’elenco degli impianti esistenti o previsti”.

Diverse le criticità ambientali evidenziate nell’esposto dal consigliere cinquestelle.

Tra queste il fatto che l’impianto ricada in una zona di pregio naturalistico sottoposta a tutela comunitaria SIC/ZPS, in un’area contigua al Parco Nazionale dell’Alta Murgia, oltre che in una zona soggetta a numerosi vincoli ambientali previsti dal PPTR (piano paesaggistico territoriale regionale) come la Rete Ecologica Regionale e la Fascia di Rispetto dai Boschi.

L’impianto inoltre – prosegue Conca – è collocato nei pressi di un deposito esplosivi, ricadendo quindi in una zona a rischio rilevante e vicino alla condotta principale dell’AQP, che sarebbe potenzialmente esposta al rischio di inquinamento.

Il sito si trova poi vicino a zone abitate, ad una distanza di circa 2 km dalla frazione di Mellitto e a circa 6 km da quella di Quasano e, ancora più vicino ad attività produttive agro-silvo-pastorali, masserie agrituristiche e percorsi naturalistici ed enogastronomici.

Nessuno di questi aspetti, paesaggistico-ambientali e soprattutto la vicinanza al deposito esplosivi FEA ed al canale principale dell’AQP, sembrano essere stati adeguatamente valutati e considerati nel procedimento amministrativo, benché segnalati e dettagliati con varie e specifiche osservazioni e formali comunicazioni a cura degli enti/associazioni che stanno battendosi contro tale scempio, uno su tutti il Comitato ECONOSTRO di Toritto.

Ho presentato questo esposto – conclude – proprio per sottolineare questa scarsa sensibilità ai temi ambientali e di sicurezza riconducibili alla pubblica utilità ed in alcun modo derogabili, in quanto espressione di interessi pubblici sovraordinati a qualsiasi altro interesse, specie se privato”.

 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

Il sottoscritto Mario Conca espone quanto segue:

In data 25.02.2016, con pubblicazione sul BURP nr. 19, la società denominata PROMETEO 2000, in base a quanto dichiarato sia nell’oggetto della relazione sintetica acclusa alla summenzionata pubblicazione, sia nella relazione generale al progetto definitivo (cfr. pag. 6 Elaborato progettuale “PROMETEO 2000”), ha chiesto una procedura di VIA conseguente alla modifica progettuale, ai sensi dell’art. 10, comma 5-bis, della L.R. 17/2007 come modificata dalla L.R. 14/2015, oltre che il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’ex art. 29-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l’impianto di compostaggio da FORSU Prometeo 2000 ubicato nel Comune di Grumo Appula (BA).

Tuttavia, dall’esame della documentazione prodotta, nel procedimento amministrativo di cui sopra, è emerso che il soggetto proponente risultava non aver allegato alla richiesta del 25.02.2016 il progetto definitivo, in base al quale, con Deliberazione di Giunta provinciale n. 424 del 4.09.2000, avente ad oggetto: “L.R. n. 30/86 e D.Lgs n.22/97. TERSAN PUGLIA & SUD ITALIA S.p.a. – Modugno: Approvazione progetto ed autorizzazione esercizio di un impianto di produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione di prodotti agricoli in compost ed attività florovivaistica in serra, da realizzarsi in agro di Grumo Appula, C.da Trullo dei Gendarmi”, la società otteneva l’approvazione del progetto presentato e l’autorizzazione all’esercizio, avendo già ottenuto da parte della Regione una valutazione ambientale positiva con Deliberazione Dirigenziale n. 2 del 7/01/1999.

In particolare il progetto originario per la realizzazione dell’impianto, approvato con Delibera di Giunta provinciale n.424 del 04.09.2000, autorizzava l’intervento sul Foglio di Mappa n. 61 particelle nn. 81, 175,176, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187 per intero e particella nn. 15 e 63 porzioni, con esclusione della particella n. 54 dal perimetro recintato dell’impianto; mentre l’area interessata dal nuovo intervento per come originariamente proposto nel 2016 risulta censita al Foglio di Mappa n. 61 particelle nn. 15, 54, 63, 81, 166, 175, 176, 178, 179, 182, 184, 185, 186, 187 con inserimento di nuove particelle e porzioni di esse (viene inserita la particella n. 166 e vengono considerate per intero le particelle nn. 15 e 63 che invece erano parzialmente interessate dall’intervento autorizzato con Delibera di Giunta provinciale n. 424 del 04.09.2000).

Pertanto, anche a detta dello stesso proponente, il progetto in esame costituiva una “modifica sostanziale” a quello precedentemente autorizzato in quanto il nuovo intervento avrebbe ampliato quello esistente in termini di superficie e mutato gli estremi catastali riportati nel precedente provvedimento di autorizzazione.

La Prometeo_2000 con nota 15/LDF/ab del 20/10/2016 ha quindi ripresentato il progetto stralciando dallo stesso la P.lla 166 al fine di non rientrare nella condizione di ampliamento superficiale a seguito di mutamento catastale e quindi nella casistica ESCLUDENTE di “modifica agli impianti esistenti” di cui al PRGRU (Parte II –  O.2 Criteri Generali di Localizzazione di Impianti di Gestione Rifiuti Solidi Urbani).

In seguito a specifico sopralluogo da parte della Polizia Municipale  del Comune di Grumo (Nota Comune di Grumo Prot. 2819 del 03/03/2017 con allegato Verbale di Accertamento Prot. 405 del 03.02.2017) è stata comunque accertata la presenza di opere e manufatti che interessavano la suddetta p.lla 166, mai sottoposte ad autorizzazione VIA.

Nella seduta del 6.12.2016 il Comitato VIA regionale ha reso il proprio parere favorevole con prescrizioni per la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione di Incidenza ed il Piano di Utilizzo di Terre e Rocce da Scavo (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089/13350). Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 13641 del 15.12.2016, il parere del comitato VIA succitato è stato trasmesso al proponente perché fornisse eventuali proprie controdeduzioni nel termine di cinque giorni come espressamente previsto dall’art. 15 c. 3 della LR 11/2001.

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 7139 del 19.07.2017 è stata convocata la seduta di Conferenza di Servizi per il 20.09.2017 invitando il Proponente ad ottemperare tempestivamente alle prescrizioni indicate nel parere reso dal comitato VIA nella seduta del 6.12.2016 ai fini di dare compiuta definizione alla istruttoria di AIA .

Con nota prot. n. 9217 del 29.09.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il verbale della seduta di Conferenza di Servizi tenuta il 20.09.2017, unitamente alla nota del Comando dei VVF di Bari prot. n. 17856 del 27.07.2017 (acquisito al prot. uff . n. 7704 del 7.08.2017), con la quale si è ribadito il parere di conformità favorevole già reso prot. n. 12935 del 27.07.2016.

In data 4 dicembre 2017 si è tenuta nuova Conferenza dei Servizi, che ha preso atto che :

− con nota prot. n. 9298 del 1.12.2017 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso la propria valutazione secondo cui la determinazione di VIA possa assumere il valore di accertamento di compatibilità paesaggistica in deroga ai sensi degli artt. 91 e 95 delle NTA del PPTR;

− con nota prot. n. 73913 del 4.12.217 ARPA ha reso il proprio parere favorevole con prescrizioni

− con nota prot. n. 3949 del 4.12.2017 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Parchi, ha trasmesso le proprie considerazioni. In merito alle considerazioni riportate nella nota del Servizio Parchi i rappresentanti delle sezioni Autorizzazioni Ambientali e Ciclo Rifiuti e Bonifica che hanno rappresentato con riferimento all’ambito di applicazione delle previsioni inerenti i criteri localizzativi del PRGRU, che nella faspecie in esame non ricorrono dette previsioni in quanto: 1. Trattasi di un “impianto esistente” ai sensi del vigente PRGRU e che lo stesso non è stato incluso nella relativa anagrafica in quanto alla data di redazione e approvazione del piano l’impianto era sotto sequestro; 2. Le modifiche oggetto del presente procedimento non implicano mutamenti degli estremi catastali. 3. La valutazione del comitato VIA prescrive che “l’impianto tratti  primariamente materiali di rifiuto della frazione organica dei rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata (FORSU),  solo in condizioni di indisponibilità residua della capacità di impianto si proceda al trattamento dei rifiuti speciali”. 4. La ditta ha dichiarato di rinunciare al trattamento dei rifiuti fangosi (verbale di CdS del 20.09.2017).

Sulla scorta di tali assunti il RdP VIA ha ritenuto che ai soli fini VIA vi fossero le condizioni per poter proporre conclusivamente alla Conferenza dei Servizi una valutazione di “compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni” di quanto proposto in valutazione, sempre che non dovessero essere introdotte eventuali ulteriori modifiche in seno alla definizione del procedimento di AIA tali da incidere sulle valutazioni già rese e/o su eventuali prescrizioni già indicate, sì che con determinazione n. 3/2018 è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale e rilasciata alla società Prometeo 2000 s.r.l. ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006  l’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Così ricostruita la vicenda ai fini di ogni opportuna valutazione si segnala quanto segue:

  1. Ricaduta dell’intervento in area sottoposta a tutela SIC/ZPS, vincolata ai sensi del PPTR e rientrante nel Parco Alta Murgia

L’intervento prevede la realizzazione ex novo di manufatti che sono considerati inequivocabilmente nuove costruzioni atteso che comportano trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio (art. 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. 380/2001).  Pertanto l’area oggetto di intervento interferisce con i seguenti ulteriori contesti paesaggistici (UCP) (art. 143 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 42/2004):

  1. Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.;
  2. Siti di rilevanza naturalistica;
  3. Aree di rispetto dei boschi.

Sulla base dell’art. 89 delle NTA del PPTR per tutti gli interventi che comportino rilevante trasformazione del paesaggio (tra i quali sono ricompresi gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale a procedura di VIA) è previsto il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica. Inoltre, tutti gli interventi del progetto in oggetto devono essere valutati alla luce della normativa d’uso prevista per l’Ambito territoriale esteso “Alta Murgia”, di cui all’elaborato 5, sez. C2, delle NTA del PPTR.

In particolare:

  • i manufatti in progetto risultano essere in contrasto con le misure di salvaguardia e di utilizzazione del reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale, di cui all’art. 47, comma 2, delle NTA del PPTR che rinvia agli obiettivi di qualità e alle normative d’uso di cui all’art. 37 delle medesime NTA, considerato che tra gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale dell’Ambito territoriale esteso 6 – “Alta Murgia” per la struttura e le componenti idro-geo-morfologiche vi è la garanzia dell’equilibrio geo-morfologico dei bacini idrografici mediante la tutela della permeabilità dei suoli;
  • ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, lettera a4), delle NTA del PPTR, nell’area di rispetto dei boschi non è consentita la realizzazione e l’ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti.;
  • l’articolo 73, comma 4, lett. a1) delle NTA del PPTR prevede che nei siti di rilevanza naturalistica di cui all’articolo 68, comma 2, lettere a) e b) delle NTA, rappresentati dalle zone SIC, ZCS e ZPS, “si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 e in particolare, quelli che comportano: a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti”. Considerato che il progetto in esame ricade in area classificata come zona SIC/ZPS, sulla base delle suddette prescrizioni, il progetto non potrebbe essere realizzato. Tale tesi è inoltre supportata da quanto stabilito dall’articolo 1, lettera m), del R.R. n. 28/2008 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)) che ha posto un divieto assoluto di realizzare, in tali aree, nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti in termini di superficie;
  • l’area in cui è ubicato l’impianto ricade interamente nelle aree contigue al “Parco Nazionale dell’Alta Murgia”, le quali sono state delimitate in forza del Piano del Parco appena approvato. Ai sensi dell’articolo 68, punto 3), delle NTA del PPTR, le aree contigue ai parchi, così come delimitate ai sensi dell’art. 32 della legge n. 394/1991, costituiscono siti di rilevanza naturalistica. Pertanto in tali aree, ai sensi dell’art. 72 delle NTA, “si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 e in particolare, quelli che comportano: a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti”.

Ciò posto non appare nel caso applicabile ( come avvenuto) lo strumento della deroga previsto dall’articolo 95 delle NTA del PPTR per la realizzazione di opere di pubblica utilità, poiché non ricorrono le condizioni previste, cioè la compatibilità con gli obiettivi di qualità previsti dall’art. 37 delle NTA del PPTR e l’individuazione di alternative localizzative e/o progettuali.

  1. Possibile contrasto con il PRGRU.

L’impianto in oggetto rientra, così come riportato in relazione dall’impresa, nella classificazione prevista nella Parte II, capitolo 02, punto 2.1.2 del PRGRU tra gli “Impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata”.

Ebbene, pur avendo la Prometeo stralciato la p.lla 166, quest’ultima parrebbe essere già stata interessata dalla realizzazione di opere e manufatti sì che verrebbe a configurarsi la fattispecie di “modifiche ad impianto esistente” e conseguentemente a trovare applicazione i criteri localizzativi di cui alla Parte II, capitolo 02, punto 2.1.2 del PRGRU.

Il PRGRU elenca i gradi di prescrizione rispetto ai vincoli ambientali che gravano sul terreno  dove sarà ubicata l’attività di trattamento dei rifiuti. Dalla verifica degli elaborati progettuali sono emerse diverse incongruenze/omissioni.

  1. Il sito è parzialmente ubicato all’interno dalle fascia di rispetto di 100 m dai boschi. La presenza di tale fattore ambientale rappresenta un grado di prescrizione ESCLUDENTE sulla base del PRGRU, ai sensi della L.R. 12/2012.
  2. Il PRGRU considera PENALIZZANTE la presenza di Aree di pregio agricolo. L’impianto, contrariamente a quanto affermato dal proponente insiste, infatti, in un’area di pregio agricolo nota per le coltivazione di prodotti di qualità: olio DOP extravergine di oliva “Terra di Bari”; vino DOCG “Castel Del Monte Rosso Riserva”, Presidio Slow Food “Mandorla di Toritto”, in corso riconoscimento del marchio DOP; vino Gioia del Colle DOC; vino IGT Murgia Alta. L’area è inoltre caratterizzata da peculiare interesse agrituristico, dalla presenza di tracciati naturalistici e da coltivazioni biologiche.
  3. Il sito ricade in una zona caratterizzata da importanti fenomeni carsici. Il PRGRU considera per la presenza di tale fattore ambientale un grado di prescrizione ESCLUDENTE, ai sensi della L.R. 33/2009.
  4. In merito all’aspetto Tutela della Popolazione, fattore ambientale Distanza dai centri abitati, nel PRGRU la distanza inferiore o uguale di 2000 m dai centri abitati rappresenta un criterio ESCLUDENTE. Nella specie, la frazione di Mellitto, così come zonizzata dal PUG di Grumo Appula, è ubicata ad una distanza inferiore ai 2000 m, in particolare la località Pozzo Mellitto è ad una distanza di circa 1050 m. dallo stabilimento;
  5. In merito all’aspetto Tutela della Popolazione, fattore ambientale Distanza da case sparse, si considera ESCLUDENTE la presenza di case sparse ad una distanza uguale o inferiore a 300 m. Diversamente da quanto dichiarato dal proponente è possibile riscontrare la presenza di manufatti edilizi ad uso residenziale ad una distanza minore di 300 m. Ben due di questi manufatti, inoltre, risultano essere masserie, nonché beni storico-culturali individuati dal PUG di Grumo Appula.
  6. In merito a quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque, non vi è alcun riferimento ai Corpi Idrici Sotterranei (acquifero della Murgia), agli aspetti impattanti con la Permeabilità del terreno, alla Vulnerabilità (alta) integrata dal fattore pluviometrico, al Programma delle Misure previste per l’Acquifero della Murgia. Il PRGRU considera per la presenza di tale fattore ambientale (Zone Vulnerabili) un grado di prescrizione PENALIZZANTE, ai sensi del PTA.
  7. L’area interessata è parte del reticolo idrografico di connessione alla R.E.R. Il PRGRU considera per la presenza di tale fattore ambientale (componenti idrogeologiche individuate dalla proposta di PPTR) un grado di prescrizione ESCLUDENTE, ai sensi della proposta di PPTR.
  8. Per l’aspetto Tutela da dissesti e calamità, fattore ambientale Alvei e fasce fluviali, si rileva che l’area è interessata dal reticolo idrografico della Carta Idrogeomorfologica della Puglia, in particolare l’area di intervento è ubicata nella “porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall’asse del corso d’acqua, non inferiore a 75 m”. Il PRGRU considera per la presenza di tale fattore ambientale un grado di prescrizione

ESCLUDENTE, ai sensi del PAI.

  1. In merito all’aspetto Tutela dell’Ambiente naturale, fattore ambientale Parchi naturali nazionali, il sito è a 600 m dai confini del Parco Nazionale dell’Alta Murgia ed è interessato dalle aree di rispetto individuate dal Piano del Parco di recente approvazione. La presenza di tale fattore ambientale è da ritenersi un grado di prescrizione ESCLUDENTE.
  2. In merito all’aspetto Aspetti urbanistico-territoriali, fattore ambientale Zone e fasce di rispetto, a meno di 30 m dalla recinzione dell’impianto de quo è ubicata la linea ferroviaria FAL, inoltre ai sensi del DPR 753/80 – Art. 57 in vicinanza della ferrovia è vietato depositare materie pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una distanza tale che, a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario. Il PRGRU considera per la presenza di tale fattore ambientale un grado di prescrizione ESCLUDENTE.
  3. In merito all’aspetto Tutela dell’Ambiente naturale, fattore ambientale Rete Natura 2000, il sito ricade INTERAMENTE in area SIC/ZPS. Il PRGRU, ai sensi del R.R. 28 dicembre 2008, art. 5, lettera m), dichiara per la presenza di tale fattore ambientale un grado di prescrizione ESCLUDENTE. L’area sulla quale si intende realizzare l’impianto è, infatti, tutelata per la presenza di specie vegetali e animali di interesse comunitario, in base alle direttive comunitarie 92/43/CE (detta Dir. Habitat), e 79/49/CEE (detta Dir. Uccelli) e in quanto IBA 135 Murge (Important Bird Area). In questa area vivono 42 specie di uccelli considerate “specie prioritarie”, tra queste il Falco Grillaio (Falco naumanni), il Lanario (Falco biarmicus), l’Occhione (Burhiunus oedicnemus), specie minacciata e a rischio estinzione, il Capovaccaio, un uccello migratore transahariano a rischio estinzione, presente nella lista rossa del IUCN. Inoltre il comprensorio boschivo Quarto/Pompei/Sabini anch’esso tutelato, di tipo termofilo, in cui predomina la Quercia Roverella, confina strettamente con l’impianto.
  4. L’impianto ricade altresì, nell’ambito territoriale esteso “D”, così come delimitato dal PUTT/P. Ai sensi del PRGRU tale circostanza rappresenta un grado di prescrizione PENALIZZANTE.
  5. Distanze dalla polveriera FORNITURE ESPLOSIVI ED AFFINI DI CASTIELLO MAURIZIO E C. S.A.S, situato in località Torre dei Gendarmi nel Comune di Grumo Appula (BA).

Come già anticipato, con l’originaria  istanza del 22.09.1997, prot. n. 188 di la Società TERSAN PUGLIA & SUD ITALIA S.p.A. con sede in Modugno alla SS. 98 Km.79+700, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Silvestro Delle Foglie, chiedeva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97, l’approvazione progettuale e la contestuale autorizzazione all’esercizio dell’impianto di “produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione di prodotti agricoli in compost ed attività florovivaistica in serra, secondo il progetto “Prometeo 2000 Agricoltura Domani“, redatto dall’Ing. Carmine Carella, da realizzarsi in agro di Grumo Appula (BA) – Contrada “Trullo dei Gendarmi” su area contraddistinta in catasto al foglio di mappa n. 61, particelle nn. 15,54,63,81,175,176,177,178,179,182,183,184,185, 186 e 187, di proprietà della Società.

Nella relazione tecnica di progetto allegata all’istanza non viene menzionata la presenza del deposito di esplosivi FEA s.a.s. sito in Località Torre Dei Gendarmi – S.S. 96 Km. 94 – Grumo Appula (BA), distante circa 600 mt dall’impianto di compostaggio suddetto.

La società FEA s.a.s. è in esercizio a far data dal 24.09.1981, con deposito in Torre Dei Gendarmi – S.S. 96 Km. 94 – Grumo Appula (BA) e svolge la sua attività conformemente all’autorizzazione/licenza della Prefettura n. 7D/3_1985 del 07/11/1985, (visura camerale allegata).

La società FEA s.a.s. è classificata come un’industria a rischio di incidente rilevante (R.I.R, art. 8 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.). Nel deposito della medesima società, secondo quanto riportato nei Piani di Emergenza Esterna (PEE) del Febbraio 2011 e Ottobre 2014 redatti dalla Prefettura di Bari, sono trattati e stoccati esplosivi di II e III Categoria ed in ciascuna delle riservette sono contenuti esplosivi di II e III categoria.

Tale circostanza avrebbe dovuto impedire ab origine che l’istanza ed il progetto, così come formulato, passassero al vaglio dell’Ente interessato per il rilascio delle autorizzazioni (a suo tempo Provincia di Bari), poiché negli stessi non era adeguatamente segnalata la presenza di un elemento fondamentale (la presenza del deposito di esplosivi a circa 600 mt) per la valutazione degli aspetti urbanistici e di sicurezza ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi.

Ma vi è di più, nell’ambito di tale procedimento amministrativo volto al rilascio dell’autorizzazione, ed in particolare, nella CdS del 6.08.1999 e successive, non risultavano coinvolti gli enti competenti alla valutazione della questione in materia di sicurezza.

Malgrado quanto precede il progetto veniva approvato ed autorizzato l’impianto all’esercizio in data 4.09.2000 con Deliberazione di Giunta provinciale n. 424 del 4.09.2000, avente ad oggetto: “L.R. n,30/86 e D.Lgs n.22/97. TERSAN PUGLiA& SUD ITALIA S.p.a. – Modugno: Approvazione progetto ed autorizzazione esercizio di un impianto di produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione di prodotti agricoli in compost ed attività florovivaistica in serra, da realizzarsi in agro di Grumo Appula, C.da Trullo dei Gendarmi”, si deliberava: “di approvare, ai sensi dell’art.27 del D.Lgs. n.22/97, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, il progetto presentato dalla Società TERSAN PUGLIA & SUD ITALIA S.p.A., con sede in Modugno alla SS. 98, Km.79+700, per la realizzazione dell’impianto di produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione di prodotti agricoli in compost, ed attività florovivaistica in serra, da realizzare in agro di Grumo Appula (BA) – Contrada “Trullo dei Gendarmi”, su area contraddistinta in Catasto al foglio di mappa n.61, particelle nn. 15,54,63,81,175,176,177,178,179,182,183,184,185,186, 187, per intero e particelle nn.15 e 63 porzioni, di titolarità della Società; di autorizzare, ai sensi dello stesso art27, comma 9, del D.Lgs. n.22/97 la medesima Società all’esercizio del realizzando impianto, per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi di cui al D.Lgs. n.22/97 cit., allegato “A”;

In data 27.04.2001, con determinazione n. 68, reg. Srv. Rif., avente ad oggetto: “D.G.P. n.424/2000, L.R. 30/86 e d.lgs n 22/1997- Tersan  Puglia e Sud Italia spa Modugno. Approvazione progetto e autorizzazione esercizio dell’impianto di produzione fertilizzanti biologici e trasformazione di prodotti agricoli in compost, ed attività florovivaistica in serra, da realizzare in agro di Grumo Appula (BA) – Contrada “Trullo dei Gendarmi. Voltura”, si prendeva atto della “cessione di ramo d’azienda del 19/02/2001, e volturare l’atto della Giunta Provinciale n. 424 del 4/09/20000 in favore della Società PROMETEO 2000 Srl.”

La presenza della polveriera, ad una distanza di circa 600 mt, avrebbe dovuto quindi impedire il rilascio dell’autorizzazione all’impianto Tersan (rectius: Prometeo 2000) poichè la normativa vigente all’epoca dei fatti (TULPS) prescriveva una distanza minima dell’opificio dal deposito di esplosivi pari a 1000 mt, in relazione alla qualità e alle quantità degli esplosivi depositati nelle riservette.

Né tale circostanza è stata adeguatamente vagliata nel corso del procedimento avviato nel 2016 ed il parere del CTR, all’uopo interpellato -verbale n. 5 del 20.06.2017- sembra non tenerle in debito conto poiché non tiene in conto il complesso e dettagliato quadro normativo in materia (TULPS – SEVESO III – D_Lgs 105/2015 – Ecc.).

Lo stesso parere infatti, ritiene – per esempio – utilizzabile il fattore di dimezzamento delle distanze minime, la cui effettiva applicabilità richiederebbe una verifica approfondita, dello stato attuale dei luoghi, nonche` dei dati progettuali dei terrapieni e/o protezioni di vario tipo delle riservette in capo alla FEA s.a.s. ..

Alla luce di quanto fino ad ora evidenziato, sono stati interessati tutti gli enti preposti e competenti, tra i quali il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Ambiente, a cui per gli approfondimenti del caso, ha fatto seguito l’invio da parte della Prefettura di Bari della  nota prot. 9373 del 14.02.2018 di convocazione per la data del 21.02.2018 di una riunione congiunta tra i soggetti coinvolti con oggetto: “valutazione di compatibilità per gli aspetti di sicurezza e rispetto delle normative di settore su impianto di compostaggio c.d. Prometeo 2000, sito in Grumo Appula, in considerazione della vicinanza al deposito esplosivi FEA s.a.s., sito in località Torre dei Gendarmi, S.S. 96, km. 94- Grumo Appula”.

All’esito dell’incontro sono stati emessi i seguenti provvedimenti:

  • DIR-PUG. Registro Ufficiale.U.0003290.26-02-2018 della Direzione Regionale del dipartimento dei VV.FF. – ufficio prevenzione
  • verbale nr. 2 relativo alla riunione del 21.02.2018 del Comitato Tecnico Regionale della Puglia.

Da quanto riportato in entrambi gli atti succitati emergerebbe che, ad oggi il parere emesso precedentemente dal CTR in data 20.06.2017 risulta non essere esaustivo riguardo l’osservanza delle distanze stabilite ex lege, in considerazione della situazione di stato di fatto e consistenza dei manufatti (terrapieni) della riservetta nr. 8 della FEA s.a.s.

Di ciò si ha riscontro tenuto conto che, solo a seguito della presentazione di un’istanza da parte delle FEA s.a.s., avvenuta successivamente all’emissione del parere del CTR del 20.06.2017, in cui viene formulata “ipotesi di rinforzare il tratto di terrapieno della riservetta nr. 8……….”  risulterebbero configurarsi le condizioni di rispetto della normativa in materia di distanze.  Si richiama di seguito parte del provvedimento del 26-02-2018 della Direzione Regionale del dipartimento dei VV.FF. – ufficio prevenzione – “pertanto con riferimento al provvedimento del CTR, prot. n. 11886 del 22.06.2017, alla luce di quanto sopra, gli elementi per la verifica di compatibilità dell’ubicazione dell’attività FEA  s.a.s. e Prometeo 2000 s.r.l. è verificata anche in riferimento alle disposizione di cui al RE-TULPS, compatibilità subordinata all’esecuzione delle opere di protezione proposte alla Commissione Consultiva Centrale in materia di sostanze esplodenti da parte della società FEA s.a.s.

  1. Distanze dal canale principale dell’Acquedotto Pugliese e mancata opportuna considerazione delle evidenze formulate dall’ente AQP

Nell’ambito del procedimento VIA/AIA, l’ente AQP con nota Prot. 0060270 del 01/06/2016 trasmetteva le proprie osservazioni, segnalando forti perplessità in merito al progetto ed alla realizzazione dell’impianto Prometeo_2000, con riferimento alla salvaguardia del bene idropotabile, considerata la presenza e la portata del tronco dell’acquedotto ed il relativo rischio per il bacino di utenza, da quest’ultimo servito, di oltre cinquecentomila abitanti.

A tali osservazioni la società proponente Prometeo_2000, dava riscontro con nota del 13/06/2016 riportando le proprie controdeduzioni.

L’AQP con nuova nota Prot. 0079889 del 25/07/2016, riteneva le controdeduzioni formalizzate dal proponente non soddisfacenti, poiché le medesime non tenevano in debito conto le criticità fattuali segnalate ed afferenti il sito di insorgenza del realizzando impianto, sottolineandone le forti perplessità connesse alle situazioni di rischio, ulteriormente segnalate dall’ente AQP con successiva nota  Prot. 0047268 del 26/04/2017.

Per quanto sopra rappresentato ed in considerazione dei potenziali rischi, ampiamente descritti dall’Ente innanzi citato, si segnala la necessità di una più dettagliata a approfondita verifica a cura degli enti preposti al fine della salvaguardia del bene pubblico idropotabile, anche per scongiurare qualsivoglia ipotesi di danno all’ambiente e alla salute degli abitanti connessa alla realizzazione dell’impianto in oggetto.

  1. Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 7 marzo 2016 “Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell’offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni

Il DPCM del 7 marzo 2016 individua il reale fabbisogno di impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni, al fine di prevenire e ridurre il più possibile gli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana derivanti dalla gestione della frazione organica dei rifiuti urbani come previsto dall’art. 1, comma 1.

Dall’Allegato III, parte integrante dell’art. 5, emerge chiaramente che per la Regione Puglia il “Fabbisogno residuo” risulta essere compreso tra NULLO e 36.622 t/anno. Pertanto, considerati i dati forniti dalla Regione Puglia in merito, è pacifico sostenere l’inutilità di ulteriori impianti di compostaggio. A conferma di ciò, è utile fare riferimento a quanto dichiarato dal Servizio gestione rifiuti della Regione nell’ambito del suo parere di competenza al procedimento in oggetto, laddove si afferma che la capacità di trattamento attuale è pari 563.000 t/a a fronte del fabbisogno teorico stimato dal suddetto DPCM paria a 449.911-531.714 t/a.  Inoltre, come affermato dalla Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifica in risposta all’interrogazione presentata dal gruppo consiliare del M5S, nello stesso PRGRU (Parte II O.4, par. 1.5.1.), è previsto un potenziamento dell’impiantistica dedicata al recupero della FORSU da realizzarsi solo attraverso la parziale riconversione dell’impiantistica oggi dedicata al trattamento dei rifiuti indifferenziati o attraverso la realizzazione di nuovi impianti PUBBLICI, ed inoltre sempre nel PRGRU (Parte II O.4 1.4.4) l’impianto Prometeo_2000 ricadente nel territorio di Grumo Appula non risulta menzionato nell’elenco di individuazione e localizzazione degli impianti per il conferimento della FORSU della provincia di Bari e pertanto non considerato come impianto esistente e tantomeno previsto .

  1. Analisi costi benefici

Nell’analisi costi benefici contenuta nell’Appendice 2 dello SIA non è stato ponderato il costo ambientale che l’impianto avrebbe. In particolare, si fa riferimento solo ai benefici economici che i comuni avrebbero, qualora conferissero i rifiuti nell’impianto in oggetto, non valutando invece il pregiudizio in termini di attrattività turistica e di entrate economiche che comprometterebbe soprattutto i comuni limitrofi di Quasano, Mellitto, Toritto, Grumo Appula, Cassano delle Murge, nonché delle attività commerciali  e  agrituristiche della zona che ruotano intorno al Parco Nazionale “Alta Murgia”.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

CHIEDE

In via principale che l’intestata Procura della Repubblica di BARI voglia accertare e valutare se nei fatti, atti e comportamenti sopra riportati siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti procedendo, in caso affermativo, al perseguimento in tutte le sedi, dei soggetti responsabili. Con espressa riserva di costituirsi parte civile nell’eventuale successivo procedimento penale.

In via comunque principale, ai sensi dell’art. 406, comma 3 c.p.p., di essere informati dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari, nonché, ai sensi dell’art. 408, comma 2 c.p.p., circa l’eventuale richiesta di archiviazione

Si allegano:

Determinazione n. 3/2018 e relativi allegati;

Nota Comune Grumo 03.03.2017

Nota Prometeo2000 Prot. 05_LDF_ab del 28.06.2016.

Nota Regione 11133 su P.lla 166

Note AQP

Orto_Foto 1997-2013 zona P.lla_166

Parere CTR 20.06.2017_0012048

PEE FEA OTTOBRE 2014

Verbali CdS Provincia

Visura CCIA Soc._FEA

Visure Catastali Storiche P.ll

http://www.comune.grumoappula.ba.it/images/DET_3_17_1_2018.pdf

Con Osservanza

Mario Conca

Ricevuta di avvenuta consegna

Un ringraziamento doveroso va al Comitato EcoNostro di Toritto per aver predisposto gli atti sopra riportati! Qui di seguito alcune delle azioni portate avanti per impedire l’apertura di questo ecomostro a ridosso del Parco dell’Alta Murgia ma soprattutto spropositato rispetto al fabbisogno dell’Aro (Ambito di raccolta ottimale):

AZIONI M5S su IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PROMETEO 2000

08/04/2016 Inoltrata all’Assessore all’Ambiente e al Dirigente del Servizio Ecologia della regione Puglia, da parte della Consigliera Laricchia, una richiesta per annullare la Conferenza di Servizi svoltasi il 18 marzo 2016 in merito al procedimento VIA-AIA per l’impianto di compostaggio Prometeo 2000. La richiesta era stata originata dal fatto che il breve lasso di tempo intercorso tra il deposito dello studio di impatto ambientale (avvenuto il 25 febbraio) e la convocazione della Conferenza di Servizi (avvenuta il 18 marzo) non aveva di fatto permesso la partecipazione di tutte le associazioni, dei comitati e dei Comuni interessati. Inoltre, si erano verificati alcuni problemi tecnici che non avevano permesso ai partecipanti di scaricare il progetto fino al giorno stesso della Conferenza.

21/04/2016 presentata Interrogazione urgente in Consiglio regionale a firma dei Consiglieri regionali Conca, Laricchia, Trevisi e Casili. Con l’interrogazione si chiedeva alla Giunta: quali iniziative intendesse adottare per garantire il giusto equilibrio fra le esigenze di smaltimento dei rifiuti e il livello di protezione dell’ambiente; quali procedure intendesse avviare al fine di tutelare e valorizzare la zona ZPS/SIC, considerato che l’area dell’impianto ricade nel SIC/ZPS IT9120007 “Murgia Alta”, confinante con il parco nazionale dell’Alta Murgia; di valutare la legittimità delle procedure amministrative espletate per il rilascio delle autorizzazioni; di valutare l’opportunità di realizzare l’impianto rispetto all’effettivo fabbisogno di compostaggio individuato per la Regione Puglia; di garantire un ampio coinvolgimento e una maggiore rappresentanza di tutti i soggetti interessati. http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XPubbGiss.nsf/0/AAB8AA1AB2F89EFDC1257F9D003024A9?OpenDocument

30/06/2016 pervenuta risposta alla suddetta Interrogazione urgente: http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XSagArchivio.nsf/(InLinea)/Risp2-Interr298-X/$File/iur298.pdf?OpenElement

09/05/2016: presentata Interrogazione parlamentare n. 5-08596 a firma del Deputato Francesco Cariello per sapere quali iniziative il Ministro dell’Ambiente intenda assumere, per quanto di competenza, ai fini della tutela dell’area in cui ricade l’impianto classificata come Sic/Zps IT91200007 «Murgia Alta» e confinante con il Parco nazionale dell’Alta Murgia. A tale interrogazione non è mai pervenuta risposta. 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/08596&ramo=CAMERA&leg=17

02/06/2016: inviata lettera al Commissario Europeo all’Ambiente, Karmenu Vella, da parte della Eurodeputata Rosa D’Amato. Nella lettera si chiede di valutare sia la mancanza di un’adeguata partecipazione di tutte le parti interessate nella fase di avvio del procedimento, sia  il fatto che l’impianto ricade in un SIC/ZPS IT9120007 “Murgia Alta”, confinante con il parco nazionale dell’Alta Murgia, in una zona in cui è presente il reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (100m) e in un’area carsica caratterizzata da una falda sotterranea vulnerabile. Per tali motivi si chiedeva di verificare se le procedure di rilascio delle autorizzazioni all’impianto Prometeo 2000 fossero conformi a quanto previsto dalla Direttiva 2014/52/UE, che modifica la Direttiva 2011/92/UE. Il Commissario rispondeva in data 27/06/2016, sottolineando che all’impianto si applica la vecchia direttiva 2011/92/CE, e precisava che devono essere in primis i giudici nazionali e le autorità nazionali competenti a valutare la regolarità degli atti e del procedimento.

23/12/2016: presentata Interrogazione urgente in Consiglio Regionale a firma dei Consiglieri Conca e Laricchia, con la quale si chiedeva il rinvio della Conferenza di Servizi considerato che era in corso giudizio penale avviato con la contestazione di violazioni edilizie e paesaggistiche consistenti nella difformità del realizzato rispetto all’assentito e nella violazione di vincoli di inedificabilità assoluta. Con sentenza depositata il 23 giugno 2016 la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione aveva, infatti, annullato con rinvio l’anteriore pronuncia del 20 giugno 2014 della Corte d’Appello di Bari al fine di esaminare l’impatto ambientale determinato dalle modifiche apportate all’impianto in corso di realizzazione. Poiché l’udienza di discussione presso la Corte d’Appello di Bari era fissata per il 15 febbraio 2017, con l’interrogazione è stato chiesto il rinvio della Conferenza di servizi fissata per il 2/02/2017, ritenendo opportuno attendere gli esiti del pronunciamento della Corte d’Appello, poiché l’eventuale accertamento dell’esecuzione di modifiche sostanziali al progetto originariamente assentito avrebbe influito sulla valutazione di compatibilità paesaggistica ed ambientale della nuova istanza presentata dalla Prometeo 2000 e redatta sul presupposto della sostanziale conformità tra l’originariamente assentito ed il realizzato. Tra l’altro erano in corso accertamenti in ordine alla eventuale realizzazione sulla particella 166, non contemplata nell’inquadramento catastale dell’originario procedimento autorizzativo, di opere non assentite.

http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XPubbGiss.nsf/0/22D011E8AC8F7818C125809700545E7A?OpenDocument …..

18/01/2017 pervenuta risposta alla suddetta interrogazione con cui si confermava l’avvenuto rinvio della Conferenza di servizi

http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XSagArchivio.nsf/(InLinea)/Risp1-Interr564-X/$File/18012017114304.pdf?OpenElement

27/02/2017 Presentata interrogazione urgente in Consiglio regionale a firma dei Consiglieri Conca e Laricchia per richiedere un ulteriore rinvio della Conferenza di Servizi e per verificare i rischi connessi alla presenza di un deposito di esplosivi dell’azienda FEA s.a.s. sita in Località Torre Dei Gendarmi, ossia nelle immediate vicinanze dell’impianto, per i quali la Prefettura di Bari aveva  richiesto di disporre le verifiche di competenza.

http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XPubbGiss.nsf/0/A060973C32B03B97C12580D6003C138D?OpenDocument

06/04/2017 pervenuta risposta alla suddetta interrogazione con cui si conferma il posticipo della Conferenza e si sottolinea che la competenza in merito alla presenza della Polveriera FEA è in capo al Comune “atteso che FEA è un deposito esistente e che anche lo stabilimento Prometeo, non rientrante tra quelli oggetto della disciplina del D.lgs. 105/2015, lo è sebbene non in esercizio”.

http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XSagArchivio.nsf/(InLinea)/Risp2-Interr626-X/$File/iurg626.pdf?OpenElement

28/08/2017 Con un comunicato stampa il Consigliere Conca ribadisce la necessità che gli uffici regionali competenti provvedano agli opportuni approfondimenti in merito alla valutazione di compatibilità dell’intervento con le “Aree Contigue” del Parco Nazionale dell’Alta Murgia al cui interno ricade l’intera area interessata dell’impianto Prometeo 2000. Questo in considerazione di quanto previsto dal Piano per il Parco Nazionale dell’Alta Murgia con specifico riguardo all’impatto ambientale ai sensi dell’art. 6, par. 3. della Direttiva 92/43 CEE (c.d. Direttiva “Habitat”) e dell’art. 5 comma 7. del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i, secondo il quale la valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti SIC, SIC e  zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un’area naturale protetta nazionale, è effettuata sentito l’ente di gestione dell’area stessa. Sulla medesima questione il  Comitato “ECONOSTRO” di Toritto aveva inviato a maggio 2017 agli uffici regionali una nota a mezzo PEC.

Gennaio 2018 presentata interrogazione in Parlamento Europeo a firma dell’Eurodeputata Rosa D’Amato. Poiché l’area in cui ricade l’impianto risulta essere tutelata in quanto area SIC/ZPS, denominata “Alta Murgia” cod. IT9120007, nell’interrogazione si chiede alla Commissione europea di valutare se l’impianto di compostaggio, stante le probabili emissioni odorigene, sia dannoso per l’avifauna e le specie vegetali tutelate dalle direttive 2009/147/CE e 92/43/CE e se per tali opere è applicabile il principio di precauzione, statuito dall’art.174 del Trattato di Amsterdam, che impone di attuare senza indugio azioni di contrasto nelle ipotesi in cui ricorra una minaccia di danni “gravi o irreversibili” per l’ambiente, pur senza disporre di certezze scientifiche assolute sui reali pericoli.

Marzo 2018: preresentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Di Bari con riferimento alle criticità riscontrate nell’ambito del procedimento.

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