L’autovelox sulla SS 96 è abusivo, manca il decreto prefettizio!!

Ormai non vi è più nessun dubbio, l’autovelox mobile che il comune di Grumo posiziona con frequenza quasi giornaliera sul tratto della SS 96 è totalmente abusivo e illegittimo.

Infatti, dagli allegati postati dallo stesso sindaco dell’ottobre e del novembre 2014, rispettivamente di Anas e Comune di Grumo, si evince inequivocabilmente che alle loro richieste di emissione del decreto prefettizio manca la risposta del Prefetto. In verità di Prefetti da allora se ne sono succeduti tre, Nunziante, Pagano e Magno, e come potrete verificare dagli allegati, il tratto di strada statale che va dal Km 93,598 al 99,043 non è ad oggi ricompreso tra quelli decretati come pericolosi. Ho più volte reiterato note al prefetto, attendo ancora una risposta ufficiale, prima o poi si decideranno.

La domanda però nasce spontanea, sulla scorta di quale autorizzazione prefettizia agisce il comune di Grumo? Vige forse il silenzio assenso? Continuando nell’illegittimo utilizzo dell’apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni, si stanno producendo danni erariali a carico dei grumesi per via dei contenziosi onerosi e del noleggio delle apparecchiature. Le multe sono tutte da contestare e i ricorsi non possono che essere accolti. FERMATELI SUBITO!

Che ci voglia obbligatoriamente il decreto del Prefetto lo dice la legge 168 del 2002, dura lex sed lex!

Se non ce ne fosse stato bisogno, perché il comune di Grumo e Anas hanno fatto esplicita richiesta? Ho dato mandato ai miei legali per depositare esposto alla Procura delle Repubblica finalizzata alla verifica della sussistenza di eventuali reati anche in termini di omissioni di atti d’ufficio. 

Tanto vi dovevo!

Mario Conca 

Legge 1° agosto 2002, n. 168

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All’articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, e’ inserito il seguente:

“1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e’ obbligatorio l’uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglienti e, se prescritte, delle luci d’ingombro”.

4. L’articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e’ abrogato.

Art. 2.

1. Al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: “viva voce”, sono inserite le seguenti: “o dotati di auricolare purche’ il conducente abbia adeguate capacita’ uditive ad entrambe le orecchie”.

Art. 3.

1. Il comma 5 dell’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ sostituito dal seguente:

“5. Qualora dall’accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato e’ considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.”.

2. All’articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 e’ sostituito dal seguente:

“5. Qualora dall’accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente e’ considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.”.

3. All’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: “o accompagnata da cane guida,” sono inserite le seguenti: “o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca,”.

Art. 4.

1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi’ utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita’, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e’ possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita’ del traffico o all’incolumita’ degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell’elenco delle strade di cui al precedente periodo.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita’ di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche’ i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vencano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e’ l’obbligo di contestazione immediata di cui all’articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

QUI LE RICHESTE DEL 2014 DI ANAS E COMUNE DI GRUMO APPULA A CUI NON SONO SEGUITE MAI RISPOSTE DELLA PREFETTURA. 

QUI DI SEGUITO IL DECRETO PREFETTIZIO CON I TRATTI DI STRADA DOVE È POSSIBILE POSIZIONARE AUTOVELOX !

PER MAGGIORI DETTAGLI VI CONSIGLIO LA SEGUENTE LETTURA:

In sintesi le cose stanno nel seguente modo:

  • autovelox in autostrada: non c’è bisogno dell’autorizzazione del prefetto. Gli autovelox possono essere installati ovunque (salvo cartello preventivo di avviso). Non è necessaria la contestazione immediata;
  • autovelox sulle strade extraurbane principali: vale la stessa regola delle autostrade: non c’è bisogno dell’autorizzazione del prefetto. Gli autovelox possono essere installati ovunque (salvo cartello preventivo di avviso). Non è necessaria la contestazione immediata;
  • autovelox sulle strade extraurbane secondarie: è necessaria l’autorizzazione del Prefetto, ma non c’è bisogno della contestazione immediata. Se il tratto di strada non rientra tra quelli individuati dal Prefetto è necessaria la contestazione immediata;
  • autovelox su strade urbane a scorrimento: valgono le stesse regole delle strade extraurbane secondarie: è necessaria l’autorizzazione del Prefetto, ma non c’è bisogno della contestazione immediata. Se il tratto di strada non rientra tra quelli individuati dal Prefetto è necessaria la contestazione immediata;
  • autovelox sulle strade urbane di quartiere e strade locali: è sempre necessaria la contestazione immediata della multa (anche se dovesse esserci, ma di fatto non c’è mai) l’autorizzazione del Prefetto.

 

PER L’ARTICOLO COMPLETO LEGGI QUI:

https://bit.ly/2MKl5QR

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