Vaccini – Ho presentato diffida per la mancata applicazione della Legge 119/2017

Dopo aver inutilmente sollecitato Emiliano e Ruscitti sulla questione vaccinazioni, con sit-in di protesta, mail, mozioni e altro, ho diffidato i sottoriportati enti. Nel link in calce un breve intervento durante la manifestazione :

 

https://www.youtube.com/watch?v=W9AJMA1n-3Q&feature=youtu.be

 

 

– Spett.le Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Alla cortese attenzione del Direttore Generale

Dott.ssa Anna Camalleri

Via Castromediano, 123 – 70126 Bari

PEC: drpu@postacert.istruzione.it

Email: direzione-puglia@istruzione.it

 

– Spett.le Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti

Alla cortese attenzione del Direttore del Dipartimento

Dott. Giancarlo Ruscitti

Via Gentile – 70126 Bari

PEC: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

Email: direzione.dipartimento@regione.puglia.it

 

– Spett.le AReSS-Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale

Alla cortese attenzione del Direttore Generale/Commissario Straordinario

Dott. Giovanni Gorgoni

Via Gentile, 52 – 70126 Bari

PEC: dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it

 

– Spett.le Azienda Sanitaria Locale di Lecce

Alla cortese attenzione del Direttore Generale

Dott. Ottavio Narracci

Via Miglietta, 5 – 73100 Lecce

PEC: direzione.generale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

 

– Spett.le Azienda Sanitaria Locale di Bari

Alla cortese attenzione del Direttore Generale

Dott. Vito Montanaro

Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari

PEC: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it

 

– Spett.le Azienda Sanitaria Locale di Taranto

Alla cortese attenzione del Direttore Generale

Avv. Stefano Rossi

Viale Virgilio, 31 – 74121 Taranto

PEC: direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

 

Spett.le Azienda Sanitaria Locale di Foggia

Alla cortese attenzione del Direttore Generale

Dott. Vito Piazzolla

Viale Fortore – 71121 Foggia

PEC: direttoregenerale@mailcert.aslfg.it

 

Spett.le Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barletta-Andria- Trani

Alla cortese attenzione del Direttore Generale

Avv. Alessandro Delle Donne

Via Fornaci, 201 – 76123 Andria

PEC: direzione.generale@mailcert.aslbat.it

 

 

– Spett.le Azienda Sanitaria Locale di Brindisi

Alla cortese attenzione del Direttore Generale

Dott. Giuseppe Pasqualone

Via Napoli, 8 – 72100 Brindisi

PEC:  protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

 

 

 

OGGETTO: Modalità applicative e rispetto della Privacy in relazione all’espletamento degli adempimenti di cui al Decreto Legge n.73 del 07.06.2017 recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.», convertito nella legge di conversione n.119 del 31 luglio 2017 ed all’art. 18-ter del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie.” convertito dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017. Istanza di verifica/sospensione/revoca/annullamento in autotutela. Diffida.

 

Il sottoscritto Mario Conca, in qualità di Consigliere Regionale della Puglia, Gruppo Movimento Cinque Stelle

 

PREMESSO CHE:

il Decreto Legge n.73 del 07.06.2017 recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.», convertito nella legge di conversione n.119, per ciò che riguarda gli adempimenti vaccinali necessari per l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia, all’art. 3 comma 1 testualmente prevede che:

1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, sono tenuti all’atto di iscrizione del minore 0-16 anni e del minore straniero non accompagnato a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari:

la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, indicate all’articolo 1 commi 1 e 1 bis, ovvero l’esonero, l’omissione e/o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto all’art. 1 commi 2 e 3;

o la presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età entro la fine dell’anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale a seconda dell’età”;

 

lo stesso decreto prevede inoltre che:

la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno”;

 

– nell’art. 5 del citato DL 73/2017 si dettano le seguenti disposizioni transitorie e finali:

1. Per l’anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale 2017/2018, la documentazione di cui all’art. 3 comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi e le scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale.

La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018”;

 

dal tenore letterale della norma è chiaro che la scadenza del 10.3.2018 è prevista solo per coloro che essendo in regola con le vaccinazioni hanno prodotto la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000. La medesima scadenza però, non può ritenersi applicabile per tutti coloro che non avendo effettuato in tutto o in parte le vaccinazioni ora rese obbligatorie, hanno presentato, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1, la mera richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale.

Tale procedura non necessariamente poteva e doveva concludersi entro la data del 10.3.2018. Anzi, per espressa disposizione di legge, la predetta procedura di “recupero” potrà e dovrà concludersi entro la fine dell’anno scolastico, secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 d.l. 73/2017 conv. in L. 119/2017;

 

la posizione di coloro che hanno presentato dichiarazione sostitutiva ex d.p.r. 445/2000 relativa alle vaccinazioni eseguite e coloro, che non avendo eseguito ancora le vaccinazioni, presentavano copia della formale richiesta di vaccinazione, va dunque nettamente distinta, dal momento che solo i primi, dovevano presentare entro il 10.3.2018 la documentazione relativa alle vaccinazioni eseguite, ma non anche i secondi, per le ragioni sopra esposte;

 

PREMESSO INOLTRE CHE:

la Circolare MIUR 16.8.2017 a pag. 4 conferma:

…con riferimento all’art. 3 commi 1 e 1bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell’anno scolastico di cui trattasi”;

 

la Circolare congiunta Ministero Salute e MIUR 1.9.2017 a pag. 5 dispone:

Nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari presentino entro l’11 settembre 2017 la dichiarazione sostitutiva, il minore avrà accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alla scuola dell’infanzia; tuttavia, nel caso in cui, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari non facciano pervenire idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (paragrafo 1, lettera a), della presente circolare), il minore sarà escluso dall’accesso ai servizi”;

 

– il fatto che la predetta “esclusione” si limiti solamente ai genitori che hanno presentato l’autocertificazione ex d.p.r. 445/2000 entro il 10.9.2017 (paragrafo 1, lettera a) della circolare) è chiaramente ed ulteriormente confermata dal fatto che nessun termine si indica con riferimento alle iscrizioni effettuate dai genitori con “richiesta di vaccinazione”, così come regolamentate dal successivo paragrafo 1 lettera d) della medesima circolare:

d) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione”;

 

– entrambe le Circolari confermano quindi il dato normativo sopra riportato;

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE:

– l’art. 3 bis del D.L. 73/2017 introduce “Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall’anno 2019”. Lo stesso articolo prevede che “A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020… i dirigenti scolastici …sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati…Le aziende sanitarie locali… provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi…completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni… e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente…Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi… i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione… invitano i genitori… a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse… o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria… Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici…trasmettono la documentazione… pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che… provvede agli adempimenti di competenza…”;

– la norma, nel regolare i “flussi informativi” fra i Dirigenti scolastici e l’Asl (e viceversa), prevede in estrema sintesi la possibilità per il genitore di portare il documento attestante lo stato vaccinale del minore entro il termine ultimo del 10 luglio;

 

CONSIDERATO CHE:

il predetto quadro normativo non subisce alterazioni neppure con l’introduzione all’art. 18-ter del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie.” convertito dalla legge n.172 del 4 dicembre 2017. Con tale articolo, si introducono “misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie”. Al comma 1 viene previsto quanto segue:

Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all’art. 3 bis commi da 1 a 4, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, sono applicabili a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 e dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

  1. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l’anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10.3.2018”;

 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:

 

la circolare congiunta Ministero Salute e MIUR n. 2166 del 27/02/2018, a mezzo della quale vengono fornite “Indicazioni operative per l’attuazione del dell’Art. 18-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l’attuazione dell’art. 3 del decreto-legge in legge, indica modalità di applicazione della norma evidentemente in contrasto con la stessa;

nello specifico, la circolare introduce due modalità operative distinte: una (al punto 1.1) per le Regioni nelle quali NON è istituita l’anagrafe vaccinale; l’altra (al punto 1.2) per le Regioni nella quali è istituita l’anagrafe vaccinale;

– alla stregua di ciò, la Regione Puglia, dichiaratasi in possesso di anagrafe vaccinale, non risulta abbia mai confermato in nessuna determinazione ufficiale di aver completato i controlli sul rispetto degli adempimenti entro il 10/03/2018, conditio sine qua non, unitamente a quella della esistenza dell’anagrafe vaccinale, ai fini dell’applicazione del comma 2 dell’art. 18-ter del DL 148/2017 e, quindi, per l’anticipo al corrente anno scolastico delle procedure previste all’art. 3-bis del DL 73/119 solo per l’anno scolastico 2019/2020;

– in tale eventualità, qualsiasi procedura adottata durante il corrente anno scolastico ai sensi ed in attuazione dell’art.18-ter sarebbe illegittima e, pertanto, potrebbe comportare danno ingiusto o pregiudizio nei confronti di terzi, rendendo per di più gli Enti o le p.a. interessate passibili di richiesta di risarcimento, anche in forza del fatto che i funzionari coinvolti sarebbero stati resi edotti, con la presente, della situazione creatasi. Si ritiene perciò che, in tale eventualità, i provvedimenti intrapresi durante il corrente anno scolastico sulla base dei presupposti sopra indicati, si ritrovino nelle condizioni di poter/dover essere annullati/revocati/sospesi in autotutela, per evitare illegittime gravi ripercussioni nei confronti di cittadini e p.a. interessate;

ammesso e non concesso che possa, nello specifico, essere adottata la procedura prevista dal punto 1.2 della circolare congiunta Ministero Salute e MIUR n. 2166 del 27/02/2018, comunque l’art. 3-bis del DL 73/2017 non riporta i termini stringenti indicati nella stessa circolare per lo scambio dei dati scuola-ASUR; qualora, infatti, il legislatore avesse voluto modificare le scadenze temporali dello scambio dei dati anticipandole rispettivamente al 10/03, 20/03 e 30/04, piuttosto che alle date del 10/03, 10/06 e 10/07 indicate nell’art. 3-bis del DL 73/2017, ben l’avrebbe dovuto o potuto fare con una norma di legge, fatto questo non avvenuto;

 

RITENUTO CHE:

le Circolari Ministeriali vengono emanate dagli organi amministrativi al fine di precisare i criteri applicativi per la corretta attuazione dei principi legislativi.

Nessuna nota, circolare o lettera può avere valore prescrittivo nel sistema delle fonti normative italiane e, infatti, secondo la giurisprudenza: “Le circolari amministrative… non sono vincolanti per i soggetti estranei all’amministrazione, mentre per gli organi destinatari sono vincolanti solo se legittime.” (Così Consiglio di Stato 4859/2012; C.d.S. 112/98; Tar Lazio Roma 5201/12;Tar Lazio Roma 4388/11; Tar Puglia Bari 428/09). A conferma di quanto sopra detto si richiamano inoltre le sentenze del Consiglio di Stato nn. 4859/2012, 3877/2010 e 112/1998 nelle quali si afferma il seguente principio: “le circolari amministrative, in quanto atti di indirizzo interpretativo, non sono vincolanti per i soggetti estranei all’amministrazione, mentre per gli organi destinatari sono vincolanti solo se legittime”. Alla massima sopra enunciata si aggiunge quella cristallizzata nella sentenza n. 667/1999 emessa dal Cons. giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd. nella quale si legge: “Le circolari interpretative non dispensano gli organi della p.a. cui sono dirette dall’interpretare le norme primarie e secondarie, in sede di applicazione dei contenuti delle stesse, in base all’esatto valore che esse hanno in base ai principi dell’ermeneutica”;

 

– nel caso di specie, tutte le circolari sopra richiamate possono trovare applicazione solo nella misura in cui non ledano i principi contenuti nel DL 73/2017 come convertito dalla L. 119/2017 e nell’Art. 18-ter del DL 148/2017 così come convertito dalla L.172/2017. Inoltre, pur in presenza di circolari interpretative, resta in capo a funzionari, dirigenti e organi della p.a. la responsabilità, anche personale, di interpretare correttamente le norme primarie e secondarie in sede di attuazione, disapplicando perciò le disposizioni in contrasto con esse;

 

– le procedure indicate nella citata circolare ministeriale n. 2166 del 27.02.2018 appaiono palesemente in contrasto con quelle indicate nella legge e, in quanto tali, si configurerebbero illegittime e del tutto discriminatorie nei confronti di tutti coloro che hanno rispettato quanto dettato dalla legge presentando idonea documentazione al 10 settembre 2017. Né la Legge 119/2017 né tantomeno l’art.18–ter del DL 148/2017, riguardo al termine del 10 marzo 2018, prevedono infatti in alcun punto un rischio di esclusione per coloro che, non avendo effettuato in tutto o in parte le vaccinazioni rese obbligatorie, presentavano entro il 10 settembre, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1, la formale richiesta di vaccinazione all’Azienda sanitaria locale;

 

– la normativa (art. 3-bis DL 73/2017) prevede che l’ASL, nella restituzione alle scuole degli elenchi degli iscritti precedentemente ad essa inviati, debba indicare solamente i soggetti che ricadono contemporaneamente in tutte e tre le seguenti condizioni (la norma utilizza infatti la congiunzione “E” e non la congiunzione “O”):

  1. non in regola con gli obblighi vaccinali;
  2. non ricadenti nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni;
  3. che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente.

 

– da una lettura rigorosa del dato normativo, pertanto, appare che per i soggetti per i quali risulta essere stata presentata formale richiesta di appuntamento all’ASL per gli obblighi vaccinali previsti dal DL 73/17, l’ASL non avrebbe dovuto riportare alcuna indicazione negli elenchi restituiti alle scuole;

 

– in tale eventualità, qualsiasi indicazione da parte dell’ASL apparirebbe illegittimamente fornita alla scuola e, pertanto, qualsiasi utilizzo dei predetti dati da parte della scuola, anche e soprattutto al fine di emettere un provvedimento di esclusione, si configurerebbe altrettanto illegittimo perché effettuato in violazione della legge e del Codice penale (per tutti, si richiama il dettato dell’art. 323 c.p.);

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO

 

INVITA I SOGGETTI, I DIRIGENTI ED I FUNZIONARI IN INDIRIZZO,

 

CIASCUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE:

 

– a voler verificare la piena correttezza e la legittimità degli iter procedimentali posti in essere in attuazione della normative primarie sopra richiamate, con particolare riferimento al Decreto Legge n.73 del 07.06.2017 recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.» così come convertito nella legge di conversione n.119 del 31 luglio 2017 ed all’art. 18-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie.” così come convertito dalla legge n.172 del 4 dicembre 2017, con particolare attenzione alle scambio delle informazioni e dei dati sensibili, alle comunicazioni ed ai provvedimenti intrapresi in conseguenza di tale scambio di informazioni, agli eventuali provvedimenti di espulsione emessi nei confronti di iscritti ai servizi educativi per l’infanzia, materne e nidi;

– ad emettere, in attesa di tali verifiche, i necessari o dovuti atti di sospensione e/o revoca e/o annullamento in autotutela dei provvedimenti già emessi o in corso sino all’esito delle verifiche suddette;

– a procedere, all’ esito di tali verifiche, all’annullamento in autotutela di tutti gli atti ed i provvedimenti ritenuti in violazione delle normative primarie, con particolare riferimento al il Decreto Legge n.73 del 07.06.2017, convertito nella legge di conversione n.119 del 31 luglio 2017 ed all’art. 18-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie.” così come convertito dalla legge n.172 del 4 dicembre 2017, nonché di ogni altra norma nazionale e/o comunitaria;

 

– ad evitare di intraprendere iniziative arbitrarie, personali, non previste da alcuna norma giuridica, applicando fedelmente le norme primarie nonché le prescrizioni e le disposizioni in esse contenute;

– a segnalare agli organi, agli enti ed alle autorità proposte, tutte le eventuali irregolarità o violazioni riscontrate.

 

Tutto ciò nel superiore interesse dei cittadini, delle famiglie e dei minori coinvolti ed interessati.

La presente vale anche come formale diffida ai sensi di legge, con ogni riserva di legge.

 

 

In Fede,

Mario Conca

 

Consigliere Regionale
M5S Puglia

 

Bari, 16.04.2018

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