Attività extramoenia. Conca: “ I primari che lavorano negli ospedali pugliesi sono tenuti a firmare la clausola di esclusività”

 

 

“I primari che lavorano negli ospedali pugliesi non possono esercitare la professione in extramoenia. A stabilirlo è il regolamento regionale 24 del 2013”. Lo dichiara il consigliere del M5S Mario Conca che ha inviato una richiesta di accesso agli atti all’assessore alla Sanità Emiliano, ai direttori Generali delle Asl pugliesi, dell’Ospedale Riuniti di Foggia e del Policlinico di Bari e al Direttore del Dipartimento Politiche della Salute per richiedere il rilascio della copia dei contratti stipulati dai titolari di incarichi di struttura semplice e complessa negli ultimi dieci anni e di eventuali richieste (illegittime) avanzate dagli stessi di autorizzazione all’esercizio della professione in extramoenia.

 

Il Regolamento stabilisce espressamente che “L’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non è modificabile per tutta la durata di svolgimento dell’incarico, con specifica sottoscrizione della relativa clausola”  e che “lo svolgimento di attività extramuraria, oltre che illegittimo, preclude la percezione per il personale ospedaliero della “indennità di esclusiva”, della retribuzione di risultato, della retribuzione di posizione in misura piena e della retribuzione da risorse aggiuntive regionali”.

 

Le ASL dovrebbero vigilare sul rispetto del contrattocontinua Concaper questo mi preme verificare che tutti i titolari di incarico di direzione di struttura semplice e complessa abbiano firmato la clausola di esclusività, al fine di evitare danni erariali e ulteriori esborsi a carico degli assistiti. Purtroppo, invece, mi segnalano diversi casi in tutta la Puglia di primari che svolgerebbero attività in extramoenia, sottraendo pazienti al pubblico con studi privati in diretta concorrenza. Il tutto ovviamente nell’indifferenza dell’assessore alla Salute, che pur di non inimicarsi i medici fa finta che tutto vada bene in barba al contenimento delle liste d’attesa”.

QUI DI SEGUITO LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI:

All’ASL Lecce, in persona del Direttore Generale p.t.

All’ASL Taranto, in persona del Direttore Generale p.t.

All’ASL Bari, in persona del Direttore Generale p.t.

All’ASL Brindisi, in persona del Direttore Generale p.t.

All’ASL Foggia, in persona del Direttore Generale p.t.

All’ASL BAT, in persona del Direttore Generale p.t.

Al Policlinico di Bari, in persona del Direttore Generale p.t.

All’Ospedale Riuniti di Foggia, in persona del Direttore Generale p.t.

 

E p.c

Direttore del Dipartimento della Salute Dott. Vito Montanaro

Assessore alla Sanità Dott. Michele Emiliano

 

 

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti

 

 

Il sottoscritto Mario Conca in qualità di Consigliere Regionale Pugliese del Movimento Cinque Stelle

Premesso che

–  il comma 5 dell’articolo 15-quinquies introdotto nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 dall’articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 299 dispone “Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo”;

–  il RR n. 24/2013 con riferimento agli incarichi di struttura complessa all’art. 10 stabilisce espressamente che “L’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non è modificabile per tutta la durata di svolgimento dell’incarico, con specifica sottoscrizione della relativa clausola”;

– in linea con quanto precede gli avvisi pubblici emanati dalle Asl per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente di struttura complessa espressamente richiamano il vincolo di esclusività di cui all’art. 15 quinquies succitato e chiariscono altresì che il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL è con carattere di esclusività e che a tal fine nei singoli contratti è inserita apposita clausola;

– lo svolgimento di attività extramuraria, oltre che illegittimo, preclude la percezione per il personale ospedaliero della “indennità di esclusiva”, della retribuzione di risultato, della retribuzione di posizione in misura piena e della retribuzione da risorse aggiuntive regionali;

– è univoca la giurisprudenza (C. conti, sez. Veneto, 3.7.2013 n.221; id., sez. Sardegna, 21.5.2013 n.145; id., sez. Sardegna, 25.2.2013 n.46; id., sez. Emilia Romagna, 4.1.2012 n.22; id., sez. Campania, 24.9.2012 n.1400; id., sez. Calabria, 14.12.2011 n.632; id., sez. Lombardia, 4.12.2010 n.615; id., sez. Sicilia, 13.4.2006 n.1450) nell’affermare che sussiste la responsabilità amministrativa nei confronti del medico dipendente dal S.s.n., nella ipotesi in cui percepisca la retribuzione prevista per i dirigenti in rapporto di esclusività, nonostante il contestuale svolgimento di attività professionale extramuraria presso il proprio studio privato, in palese ed immediata infrazione della disciplina vigente (nelle specie: art. 72, co.6, l. 23 dicembre 1998 n. 448). Trattasi di attività connotata da dolo, come ben rimarcato dalla giurisprudenza (v. C. conti, sez. III, 24.8.2015 n.415; per similare fattispecie v. anche id., sez. Calabria, 24.11.2014 n.266; id., sez. Calabria 20.8.2012, n.239) a fronte del chiaro dettato normativo;

– peraltro, nell’ipotesi in cui il dipendente pubblico eserciti attività non autorizzata trova applicazione l’art. 53, comma 7, D. lgs. 165/2001, secondo cui “il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”, norma applicabile anche nel caso di illegittimo esercizio di attività extramoenia (Corte Conti Liguria n. 20/2015);

– è compito di ciascuna ASL vigilare sul rispetto da parte del personale dipendente delle previsioni contrattuali;

– occorre quindi verificare che tutti i titolari di incarico di direzione di struttura semplice e complessa abbiano firmato la clausola di esclusività e che di conseguenza non effettuino attività professionale in extramoenia, sì da scongiurare il danno erariale;

– è interesse dell’istante ottenere copia dei contratti stipulati dai titolari di incarichi di struttura semplice e complessa negli ultimi dieci anni, di eventuali atti di rinnovo e di eventuali richieste (illegittime) da parte di detti dipendenti di autorizzazione all’esercizio della professione in extramoenia, nonché conoscere l’entità delle retribuzioni corrisposte;

– che ai sensi dell’articolo 39, comma 3, dello Statuto della Regione PugliaIl consigliere regionale, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all’esercizio del proprio mandato elettivo, esercita il diritto di accesso agli uffici e agli atti della Regione, delle amministrazioni pubbliche, aziende e società da essa controllate o partecipate e dei concessionari di pubblici servizi regionali e ha diritto, altresì, a prendere visione e a ottenere immediatamente copia dei provvedimenti e dei relativi atti preparatori, compresi quelli in essi richiamati, a eccezione degli atti ufficialmente elencati tra quelli interdetti all’accesso, nonché degli elenchi periodici dei provvedimenti stessi.”

– che le Aziende Sanitarie Locali operanti nel territorio regionale sono enti regionali strumentali all’erogazione dei servizi sanitari nell’esercizio della competenza delle Regioni in materia di tutela della salute. Come ha statuito con la sentenza 104/2007 la Corte Costituzionale le ASL hanno natura di ‘ente dipendente’ dalla Regione, in quanto costituite con legge regionale e sottoposte al controllo, alla vigilanza e al potere d’indirizzo della Regione; i loro bilanci e rendiconti sono approvati dalla Regione, che assicura loro le necessarie risorse finanziarie; il loro organo istituzionale di vertice – il direttore generale – è nominato dalla Regione.

Tutto ciò premesso     

SI CHIEDE

il rilascio di copia dei contratti stipulati dai titolari di incarichi di struttura semplice e complessa negli ultimi dieci anni, di eventuali atti di rinnovo e  di eventuali richieste (illegittime) da parte di detti dipendenti di autorizzazione all’esercizio della professione in extramoenia anni nonché di conoscere l’entità delle retribuzioni corrisposte.         

 

Mario Conca

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